AVVISO AL PUBBLICO

PRESENTAZIONE DI UN RECLAMO

Come presentare un reclamo nei confronti di CIGA S.R.L. e cosa succede dopo l’invio. Il contraente di polizza, l’assicurato, il beneficiario e il danneggiato hanno la possibilità di inoltrare per iscritto un reclamo alla Compagnia di assicurazione, al Broker o all’IVASS - Organo di Vigilanza di settore.

Modulo per la presentazione del reclamo

Compila il modulo e invialo con una delle modalità indicate qui sotto.

Scarica il modulo

Presentazione di un reclamo

Il contraente, l’assicurato, il beneficiario o il danneggiato possono inviare un reclamo a CIGA S.R.L. in merito al rapporto contrattuale o alla gestione dei servizi assicurativi.

Canali di invio

  • Email reclami@cigabroker.it
  • PEC cigabroker@registerpec.it
  • Telefono 02 6707 1876
  • Posta Sede Operativa — Piazza Libertà 23, 20056 Trezzo sull’Adda (MI)

Indica sempre un recapito per la risposta (email, PEC o indirizzo postale).

Tempi di risposta e contenuti minimi

CIGA S.R.L. fornirà risposta motivata entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo.

Nel reclamo inserisci:
  • Nome, cognome (e ragione sociale, se presente) e recapiti del reclamante;
  • Numero di polizza/denuncia sinistro e compagnia/oggetto del reclamo;
  • Descrizione chiara dei fatti e delle richieste;
  • Eventuali documenti utili (in copia).

Il Responsabile dei reclami curerà la gestione e il riscontro.

Se non sei soddisfatto della risposta

Se entro 45 giorni non ricevi riscontro, oppure non ritieni soddisfacente la risposta ricevuta, puoi presentare reclamo all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).

Come inviare a IVASS

  • PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it
  • Posta: IVASS – Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma

Usa il modello disponibile sul sito IVASS e allega copia del reclamo già inviato a CIGA e dell’eventuale risposta ricevuta.

Cosa indicare

Una descrizione circostanziata dei fatti, le ragioni dell’eventuale contestazione e i documenti utili a consentire la trattazione del reclamo.

Info e modulistica: ivass.it/consumatori/reclami

Risoluzione delle controversie

Sistemi alternativi (ADR)

  • Mediazione presso organismi iscritti al relativo registro;
  • Negoziazione assistita ai sensi di legge;
  • Arbitrato se previsto dalle condizioni contrattuali.

Resta salva la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria.

Ulteriori informazioni

Per chiarimenti è possibile contattarci ai nostri recapiti. RUI sez. B00006339 – CIGA S.R.L.

Trasparenza e tutela del cliente sono alla base del nostro servizio.

Se non sei soddisfatto della risposta

Se entro 45 giorni non ricevi riscontro, oppure non ritieni soddisfacente la risposta ricevuta, puoi presentare reclamo all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni).

Come inviare a IVASS

  • PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it
  • Posta: IVASS – Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma

Usa il modello disponibile sul sito IVASS e allega copia del reclamo già inviato a CIGA e dell’eventuale risposta ricevuta.

Cosa indicare

Una descrizione circostanziata dei fatti, le ragioni dell’eventuale contestazione e i documenti utili a consentire la trattazione del reclamo.

Info e modulistica: ivass.it/consumatori/reclami

IVASS — dettagli completi

Se entro 45 giorni non si riceve risposta dalla Compagnia o dal Broker oppure se non si è soddisfatti della risposta fornita dall’Impresa di assicurazione si può proporre un RECLAMO ALL’IVASS.

Il reclamo all’IVASS deve contenere una lamentela circostanziata del comportamento che si ritiene irregolare o scorretto dell’Impresa di assicurazione. Per la presentazione del reclamo è stato predisposto un modulo, scaricabile dal sito internet dell’IVASS: Allegato 2 – Guida ai reclami (PDF), da utilizzare per fornire tutti gli elementi necessari alla trattazione dello stesso.

A conclusione dell’istruttoria, l’IVASS comunica l’esito della propria attività entro il termine massimo di 90 giorni dall’acquisizione degli elementi necessari alla valutazione.

È possibile presentare il reclamo all’IVASS tramite
  • e-mail (PEC) alla casella di posta elettronica certificata: tutela.consumatore@pec.ivass.it — gli eventuali allegati devono essere in formato PDF e la dimensione del messaggio (allegati compresi) non deve superare i 5 MB.
  • fax: 06.42133206
  • posta ordinaria
A chi rivolgersi se la controversia non si risolve? (ADR e sistemi previsti)

Per la risoluzione delle controversie è possibile rivolgersi anche ai sistemi alternativi o a quelli convenzionali previsti dalla normativa.

Sistemi alternativi (con l’ausilio e l’assistenza di avvocati)

  • La mediazione — Ai sensi del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Si accede mediante istanza presso un organismo di mediazione con l’assistenza di un avvocato di fiducia.
  • La negoziazione assistita — L’art. 3, co. 1, D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (L. n. 162/2014) prevede – quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria – l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita per le controversie in materia di risarcimento del danno RC Auto. La procedura inizia con l’invito del difensore della parte che intende agire all’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione; le parti si impegnano a cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, con l’ausilio e l’assistenza di avvocati.

Sistemi convenzionali

  • La perizia contrattuale — Le parti del rapporto di assicurazione possono conferire ad uno o più periti l’incarico di compiere un accertamento di natura tecnica (che non comprende il potere di risolvere la controversia). La perizia è uno strumento adottato per quantificare l’ammontare dell’indennità dovuta dall’assicuratore al danneggiato.
  • La conciliazione paritetica — Controversie relative a sinistri R.C. Auto con richiesta di risarcimento non superiore a € 15.000,00: nei casi di diniego di offerta o mancata accettazione dell'offerta (se non a titolo di acconto), possono essere trattate con la conciliazione paritetica, nata da un accordo tra ANIA e alcune Associazioni di Consumatori. Modalità dettagliate su ivass.it (Sezione “Per il Consumatore”) e ania.it (Sezione “Consumatori”).
  • L’arbitrato — Ove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di assicurazione, in caso di disaccordo sulla quantificazione del danno, la decisione può essere demandata ad un arbitro. La designazione avviene di comune accordo tra le parti o, in mancanza, da parte del Presidente del Tribunale competente.